TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI
La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte.
TARIFFE ANNO 2006
viene calcolata in base alla superficie dell’unità immobiliare classificata nelle seguenti categoria:
(€ per metro quadrato di superficie)
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Cat. A
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musei, archivi, biblioteche, attività istituzionali, culturali, politiche, religiose, teatri, cinematografi, palestre |
Euro 0,303 |
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Cat.B |
aree commerciali all'ingrosso, ricreativo-turistiche, campeggi, stabilimenti balneari |
Euro 2,141
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Cat.C |
locali ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività, convivenze, esercizi alberghieri |
Euro 1,274 |
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Cat.D |
locali per attività terziarie, circoli sportivi e ricreativi |
Euro 1,427 |
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Cat.E |
locali di produzione artigianale od industriale |
Euro 2,141 |
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Cat.F |
pubblici esercizi, vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili |
Euro 4,461
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Riduzioni
a) dei 20% per le abitazioni con unico occupante, avente una superficie abitativa superiore a 50 mq.;
b) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente dì non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte dei Comune. La riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;
c) del 20% per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale e/o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività ad uso stagionale o ricorrente per non più di 6 mesi ancorché non continuativi;
d) del 20% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale; la riduzione è cumulata con quella dei punto b).
e) del 15% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
f) la tassa viene ridotta del 15% per i contribuenti che si dotano dell’apposito contenitore per la raccolta dei rifiuti organici prodotti nei giardini, orti o derivanti dall’attività domestica, in composter o comunque che adottano altra forma alternativa dimostrabile di recupero delle sostanze organiche assimilabili al compostaggio. Il composto prodotto può essere poi riutilizzato come concime negli orti, giardini o piante di appartamento o terrazzo. Qualora venga accertato da parte del Comune il mancato utilizzo del contenitore o l’uso scorretto del compostaggio, la riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall’inizio dell’anno di accertamento.
Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il 20 gennaio, il venire meno delle condizioni per l’attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
I bollettini per i pagamenti vengono inviati al domicilio del contribuente.