Comune di Vezzano (TN)
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Il Consiglio dei Ministri, in data 21 maggio 2008, ha approvato con decreto l'abolizione dell'Ici sulla prima casa.

Il taglio entra in vigore dal primo acconto di giugno e riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.).

Restano esclusi dallo sgravio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli, ai quali non si applica la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille.
L’esenzione dall’imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dai regolamenti comunali in vigore alla data della pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale.


 PER TUTTI GLI ALTRI CASI:

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

 

Come si determina il valore dell'immobile

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.

 

 

 

ALIQUOTE per l’anno 2009

A) Aliquota ordinaria: 5,5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree), ad eccezione di quelli indicati al successivo punto B);

 

B) Aliquota ridotta: 4,5 per mille:  (ABOLITA DAL 2008)

-     per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

-     per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto ecc.), che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale;

-     per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta entro il I° grado e collaterali entro il II° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

-     per l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto ecc.), che costituisce pertinenza delle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta entro il I° grado e collaterali entro il II° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

 

Detrazioni

La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 119,00, per l’imposta è dovuta:

-     per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

per le abitazioni in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta entro il I° grado e collaterali entro il II° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

 

 

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.

 

 

Aree Fabbricabili:

 

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.

 

Valori al metro quadrato di riferimento stabiliti dal Consiglio comunale per l’anno 2008

 

Vezzano                                   130,00

Fraveggio                                  102,00

Ciago                                         66,00

Lon                                            59,00

S.Massenza                               59,00

Ranzo                                        60,00

Margone                                     38,50

 

Parametri:

Parametro 1 – zona territoriale di ubicazione

Zona centrale

1,25

Zona periferica

1

Parametro 2 – indice di edificabilità (tutti ricondotti a mc/mq)

Fino a 1,5 mc/mq

1

Da 1,6 a 1,8 mc/mq

1,1

Oltre 1,8 mc/mq

1,2

Parametro 3 – destinazione d’uso

Residenziale

1

Terziario

1,25

Industriale

0,8

Artigianale

0,5

Parametro 4 – attuazione degli strumenti urbanistici

Aree urbanizzate o in corso di attuazione (strumento attuativo approvato)

          1

Aree da urbanizzare e quindi soggette all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi (PDL-PDR-PEEP-PIP)

       0,80

 

Parametro 5 - aree con vincoli edificatori coefficienti di riduzione

Aree edificabili soggette a vincolo di destinazione per opere di pubblica utilità

 

 

 

     0

Aree soggette a gravami che ne impediscono o rendono onerosa

l’edificazione.

 

 

    0,8

Aree di superficie inferiore al lotto minimo previsto dal vigente regolamento edilizio e dalle norme di attuazione del P.R.G., e comunque dove non è possibile l’edificazione di un fabbricato dalle dimensioni minime esterne di ml. 5 x 10, escluse quelle che ricadono nelle aree con vincolo di lottizzazione

 

 

 

 

 

 

 

   0,5

 

 

Pagamento dell'Ici

Il contribuente, è tenuto a versare entro il termine del 16 dicembre l’intero importo ma comunque resta salva la facoltà di effettuare il pagamento in due rate uguali, da versare entro il 30 giugno la prima rata del 50% ed entro il 16 dicembre l'altra rata del 50%.

I bollettini sono inviati a casa dei contribuenti, a cura della Tesoreria comunale.

 

I versamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

  1. Al tesoriere comunale – Cassa Rurale Valle dei Laghi – conto di tesoreria 9540010, direttamente o tramite il sistema bancario (ABI 08132 – CAB 35770);
  2. sul conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune di Vezzano n. 21977764;
  3. Mediante modello F24;

 

Il limite minimo di versamento è di € 10,33.

SI RICORDA DI USARE PER I CALCOLI ESCLUSIVAMENTE LA RENDITA CATASTALE DEFINITIVA O PROVVISORIA ATTRIBUITA DAL CATASTO APPLICANDO LA RIVALUTAZIONE DEL 5%.

L'imposta TOTALE sarà versata con ARROTONDAMENTO PER ECCESSO O PER DIFETTO ALL'EURO.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.
Ad esempio, il contribuente che ha acquistato un immobile il 20 aprile dovrà versare, tra giugno e dicembre, l'Ici relativa agli otto mesi di possesso dell'immobile (maggio-dicembre).

 Esempio di calcolo dell'imposta

Abitazione principale del proprietario con rendita catastale di 1.200,00 euro, posseduta per l'intero anno; aliquota Ici del 4,5 per mille; detrazione = euro 119,00;

Valore imponibile: 1.200,00 x 1,05 (maggiorazione del 5%) x 100 = 126.000,00

Imposta dovuta = (4,5 per mille di 126.000) € 567,00  – 119,00 = € 448,00

 

Dichiarazione

La dichiarazione Ici deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno a cui si riferisce la dichiarazione medesima

  • per gli immobili trasferiti nell'anno;
  • per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
  • per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
  • per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;
  • per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso dell’anno, o che sono comunque esenti o esclusi dall'Ici.

In particolare, non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale.

 

Ai sensi della L. 383/2001, per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini Ici, in quanto sarà cura degli uffici delle entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione trasmetterne una copia ai comuni competenti.

 

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi del Comune.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, con raccomandata postale o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione ICI può anche essere sostituita con una semplice comunicazione.



 

Alle pertinenze si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale.

 

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

  • 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
  • 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
  • 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati, come base imponibile si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti stabiliti ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.


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